Definizione dei nuovi corrispettivi aeronautici
Nel mese di ottobre, a conclusione del processo di consultazione con gli utenti aeroportuali avviato a luglio 2018, ENAC ha pubblicato i nuovi livelli dei corrispettivi regolamentati relativi all’esercizio 2019.
I nuovi corrispettivi entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 presentano un incremento medio dello 0,2% rispetto all’esercizio 2018, inferiore al tasso di inflazione programmata dell’1,2%, come riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel settembre 2018.
Revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato il 13 settembre 2018 la Delibera n. 84 con la quale ha annunciato l’avvio del procedimento per la revisione dei vigenti Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali (approvati con delibera n. 92/2017). Con tale procedimento l’Autorità si propone di valutare l’opportunità di eventuali interventi in merito ai profili regolatori concernenti: (i) l’efficienza e l’elasticità dei costi di gestione; (ii) l’utilizzo ottimale della capacità aeroportuale; (iii) il trattamento dei margini commerciali; (iv) i riflessi tariffari dell’incentivazione all’attività volativa; (v) la definizione dei piani relativi ai nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali; (vi) gli aeroporti con traffico inferiore al milione di passeggeri annui e le reti aeroportuali; (vii) il tasso di remunerazione del capitale investito; (viii) la contabilità regolatoria.
A tal proposito l’Autorità ha richiesto a tutte le società di gestione aeroportuali italiane, inclusa SEA, una serie di dati storici economici e tecnici (dati di traffico, informazioni operative, infrastrutturali e riferite alla qualità dei servizi offerti), per valutare le eventuali modifiche regolatorie in applicazione della metodologia di analisi di impatto della regolazione (AIR) utilizzata dalla stessa Autorità.
Le consultazioni sui nuovi modelli di regolazione sono previste a partire dalla primavera e il temine per la conclusione del procedimento è fissato al 30 settembre 2019.
SEA non applica i modelli di regolazione dell’ART, in quanto è regolata dal contratto di programma in deroga stipulato con ENAC nel 2011, in forza dell’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. 78/2009, come convertito, con modificazioni, dalla L. 102 del 3 agosto 2009.
Nuove normative nazionali e comunitarie di rilievo
Per quanto attiene l’inquadramento normativo comunitario, la Commissione Europea – DG MOVE - ha continuato le attività di valutazione della Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, già in atto fin dal 2016.
Nel corso del primo semestre 2018 la Commissione ha aperto una pubblica consultazione, indirizzata genericamente a tutta la cittadinanza europea e logicamente mirata a completare il percorso (più tecnico e specificamente mirato agli operatori del settore) già intrapreso con l’Inception Impact Assessment (IIA), ulteriori fasi del processo di valutazione (Impact Assessment propriamente detto) sono attese per l’inizio del 2019. Sulla base delle ultime informazioni disponibili la DG MOVE ha deciso di pubblicare un pacchetto sull'aviazione che comprenderà la relazione finale della valutazione della direttiva sui diritti aeroportuali, lo studio sulle "Imposte nel settore dell'aviazione e il loro impatto" e la relazione sulle questioni sociali nel trasporto aereo. Nello stesso periodo è attesa da parte della Commissione la verifica di possibili modalità di intervento da parte dell’Unione Europea, che potrebbero costituire il quadro della futura regolazione economica per gli aeroporti. SEA continuerà nell’azione di presidio di tale evoluzione, sia direttamente, sia mediante il lavoro delle associazioni di categoria a livello europeo e nazionale.
Il nuovo DPCM n. 76/2018, “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, entrato in vigore lo scorso 24 agosto, individua le tipologie di opere per le quali sarà obbligatorio coinvolgere i cittadini nel dibattito pubblico, una forma di consultazione che avviene prima ancora che i progetti assumano la loro forma definitiva. Entro precisi limiti dimensionali e finanziari sono soggetti a débat public: autostrade e strade extraurbane; tronchi ferroviari; aeroporti; porti marittimi commerciali, vie navigabili e porti per la navigazione interna; terminali marittimi; interventi per la difesa del mare e delle coste; interporti; elettrodotti aerei; impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole; opere per il trasferimento d’acqua tra regioni diverse.
Con riferimento agli aeroporti, le opere devono riguardare nuovi terminali passeggeri o merci, nuove piste di atterraggio/decollo superiori ai 1500 mt di lunghezza e con un valore di investimento complessivo superiore a 200 mln di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. Il dibattito pubblico, che dura 4 mesi (ma che per comprovata necessità può essere prorogato di ulteriori due mesi), si svolge nelle fasi iniziali della progettazione in riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica o al documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nel caso in cui il dibattito venga attivato su richiesta specifica di amministrazioni o cittadini interessati, o avvenga per volontà specifica dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, il dibattito pubblico non può svolgersi oltre l’avvio della progettazione definitiva.
Il D.Lgs. n. 65/2018 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione” recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS - Network and Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, è entrato in vigore lo scorso 24 giugno. Il decreto persegue tre obiettivi principali:
- promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;
- migliorare le capacità di cyber security;
- rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito Ue.
Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, ...) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei. Nell’allegato II del Decreto vengono individuati gli operatori di servizi essenziali tra cui sono compresi anche i gestori aeroportuali.
Qualificazione di SEA e SEA Energia quale Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU)
I Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU o SEESEU) sono sistemi semplici di produzione e di consumo costituiti da un impianto di produzione e da un’unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato, senza obbligo di connessione a terzi, in cui la figura del produttore e del cliente finale coincidono nel medesimo soggetto giuridico ovvero in soggetti giuridici che appartengono al medesimo gruppo societario.
Il GSE (Gestore Servizi Elettrici) in data 8 maggio 2017 ha definitivamente rilasciato la qualifica di SEESEU sia per lo scalo di Linate che per quello di Malpensa.
L’ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporta il mantenimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoprodotta, con elevata efficienza e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema e di rete, come previsto dal D.Lgs. n. 115/08 e dall’articolo 25-bis del Decreto Legge n. 91/14 convertito con Legge n.116/14.
Con deliberazione ARERA n.680/2018 del 18 dicembre 2018 è stato prorogato al 1° luglio 2019 il termine (fissato precedentemente al 31 dicembre 2018) entro il quale bisogna optare per SDC o SEESEU. Conseguentemente il Gruppo SEA dovrà effettuare entro tale termine la propria scelta.
Alla data di chiusura della presente relazione, il Gruppo SEA non ha ancora effettuato la scelta definitiva.