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Principali contenziosi in essere al 31 dicembre 2018

Aggiornamento sul contenzioso per presunto abuso nella procedura di acquisizione di ATA

L’AGCM in data 20 dicembre 2013 ha avviato il Procedimento a seguito della denunzia di Cedicor Sociedad Anonima (“CEDICOR”), contestando a SEA di aver abusato della propria posizione dominante nell’ambito della procedura di gara indetta per la dismissione di ATA Ali Trasporti Aerei SpA (oggi SEA Prime SpA), irrogandole una sanzione pecuniaria dell’importo pari 3.365.000 euro.

Pur procedendo al pagamento della sanzione, avverso il Provvedimento SEA ha depositato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (“TAR”), che ha accolto parzialmente il ricorso di SEA, chiedendo la rideterminazione della sanzione all’Autorità, che ha stabilito l’importo corretto pari a 936.320 euro.

L’incasso del bonifico del Ministero dello Sviluppo Economico è stato registrato il 29 giugno 2018, pertanto la posizione è chiusa.

Contenzioso avviato da ATA Handling

Nel mese di maggio 2015, da parte di ATA Handling in liquidazione e sottoposta a procedura di concordato preventivo, è stato notificato un atto di citazione a SEA SpA e al Comune di Milano, in cui ATA Handling, rifacendosi alla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 concernente gli asseriti aiuti di Stato concessi a favore di SEA Handling, chiede il risarcimento del danno da essa stessa subito a causa dei suddetti aiuti di Stato, erogati sotto forma di aumenti di capitale, che avrebbero gravemente pregiudicato l’attività di ATA Handling quantificandoli tramite un’analisi differenziale dei due scenari (SEA Handling con aumenti di capitale e SEA Handling senza aumenti di capitale), in 93,1 milioni di euro. Da parte di SEA è già stata prodotta la documentazione atta a scardinare la tesi del prezzo predatorio, inoltre, avendo le convenute presentato eccezione di difetto di giurisdizione, ATA Handling ha introdotto avanti alla Corte di Cassazione il regolamento di Giurisdizione, al fine di accertare se la giurisdizione sulla causa risarcitoria sia di competenza del Giudice civile o del Giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del Giudice ordinario cui la causa è stata rimessa per la prosecuzione sul merito.

A seguito della conferma della Giurisdizione del Giudice ordinario, ATA Handling ha provveduto alla riassunzione del giudizio davanti al Giudice, che non disponendo ancora della decisione del Tribunale dell’Unione Europea ha prima rinviato la causa ad aprile 2018 e disposto poi un ulteriore rinvio a luglio 2018, rinviando quindi ulteriormente l’udienza al 22 gennaio 2019.

Nel corso di tale udienza il Giudice ha preso atto dell’avvenuto deposito della decisione del Tribunale UE, e ha quindi concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., rinviando la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all’udienza del 22 maggio 2019.

Il giudizio è rimasto allo stato iniziale, essendo stati scambiati i soli atti introduttivi. Alla luce del contenuto della sentenza del Tribunale UE, che ha rigettato il reclamo svolto dal Comune nei confronti della decisione della Commissione in merito alla sussistenza degli aiuti di stato, rimane comunque controversa sia l’automatica applicazione di tale accertamento nell’ambito del nostro ordinamento, sia, soprattutto, la sussistenza del nesso eziologico tra le circostanze accertate dalla Commissione e il danno lamentato dalla società attrice, nonché la quantificazione del suddetto danno. Alla luce di queste osservazioni, pur ritenendo il rischio possibile, gli Amministratori della società non hanno effettuato specifici accantonamenti. Ai fini di possibili accantonamenti, eventuali sviluppi negativi, ad oggi non prevedibili né determinabili, saranno oggetto di coerente valutazione all’esito delle ulteriori e più approfondite valutazioni tecniche in corso.

Contenzioso avviato da Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires

Nel 2005 è stato notificato a SEA un ricorso presentato dal signor Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires per ottenere l’adempimento di presunti impegni assunti nel 1997 da SEA nei confronti di Delta Group S.A., società uruguayana di cui egli stesso era legale rappresentante e che ha supportato SEA nella fase di gara per la concessione degli aeroporti argentini.

Il signor Noseda, come cessionario dei diritti di Delta Group, chiedeva la condanna di SEA a:

  • trasferire il 2% delle azioni di AA2000 a fronte del pagamento del suo attuale valore di mercato;
  • risarcire il danno per perdita di chance relativo alla mancata possibilità per Delta Group di rivendere le azioni nel periodo in cui valevano più del prezzo allora pattuito (pari a 2 milioni USD), danno non quantificato;
  • risarcire il danno per lucro cessante relativo alla mancata assegnazione a Delta Group di alcune concessioni in tre aeroporti argentini, danno non quantificato.

A chiusura della fase probatoria e nelle more dell’emissione della sentenza, tenendo conto anche della sostituzione dell’organo giudicante nel frattempo intervenuta e dell’accoglimento della richiesta di Noseda di gratuito patrocinio, SEA ha presentato una proposta di transazione del valore di 500.000 USD che non è stata accettata. Noseda ha chiesto una somma pari a USD 3,5 milioni, oltre alle spese giudiziali.

In data 30 dicembre 2016 il Tribunale Commerciale n.2 di Buenos Aires ha depositato la sentenza, notificata il 2 febbraio 2017, con la quale ha rigettato la domanda proposta dal signor Noseda e volta a ottenere gli impegni assunti nel 1997 di cui si è precedentemente parlato, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il signor Noseda ha presentato appello avverso al provvedimento. La causa risulta ora in attesa di essere trasferita alla Corte di Appello; il procedimento giudiziario è attualmente sospeso in virtù del decesso di uno dei soggetti terzi chiamati in causa.

SEA ha appostato, nel fondo rischi e oneri del proprio bilancio, un importo adeguato alla copertura del rischio.

Sentenza 3553/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Milano e Sentenza di Cassazione 23454/2018

La Sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in settembre 2015, è relativa al contenzioso in essere con Agenzia delle Dogane per il mancato pagamento degli importi per l’utilizzo degli spazi messi a disposizione da SEA. Questa decisione conferma le motivazioni della Sentenza di 1° grado, in cui l’Agenzia delle Dogane era stata condannata a riconoscere a SEA l’importo di 5.591 migliaia di euro. L’Agenzia delle Dogane a dicembre 2016 ha impugnato dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione la predetta sentenza, contestando la spettanza di quanto stabilito dal giudice di appello. Con la sentenza 23454/2018 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane, confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito il diritto di SEA al canone per l’occupazione degli spazi da parte dell'Agenzia delle Dogane. Essendosi conclusi tutti i gradi di giudizio, è stato iscritto nel presente Bilancio un provento pari a 5.631 migliaia di euro (di cui 5.591 migliaia di euro di quota capitale e 40 migliaia di euro di interessi legali).

Contenziosi civili SEA/ENAV

1. La causa ha ad oggetto l’azione di rivendica, promossa da SEA, dei beni erroneamente trasferiti a ENAV con verbali di consegna provvisori del 1983/1984. La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di SEA ed escluso il trasferimento a ENAV dei beni sopra citati. La sentenza 3406/2015 riconosce a SEA il diritto di superficie sulle aree demaniali degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa oggetto di concessione e quindi la proprietà temporanea sui beni realizzati. Nel febbraio 2016 sia l’Avvocatura per conto dei Ministeri sia ENAV hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello 3406/2015 che ha accolto integralmente le domande di SEA. Quest’ultima ha richiesto, ad aprile 2016, la notifica del controricorso con ricorso incidentale condizionato sia verso i Ministeri sia verso ENAV. Attualmente il contenzioso è pendente in Cassazione, in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

2. È altresì pendente avanti il Tribunale di Milano un contenzioso avente ad oggetto l’azione di rivendica di SEA verso ENAV per i beni compresi nel D.M. 14/11/2000; l’udienza per la precisazione delle conclusioni, prevista per il 5 dicembre 2017, è stata rinviata al 29 maggio 2018. In tale udienza il Giudice ha concesso un ulteriore rinvio al 17 luglio 2018. Durante quest’ultima udienza è stato accordato un ulteriore rinvio al 12 febbraio 2019.

È attualmente in corso un tentativo di transazione tra tutte le parti in causa che comporterebbe la cessazione dei contenziosi in essere su descritti. All’udienza del 12 febbraio 2019 il Giudice ha preso atto dell’intervenuto accordo tra le parti e, in attesa della formalizzazione della transazione, ha rinviato il giudizio al 30 aprile 2019. In tale occasione si dovrà sancire la conclusione di tutti i giudizi pendenti.

Provvedimenti in materia di Canoni Vigili del fuoco

La legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, comma 1328, ha istituito il Fondo antincendi alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato nella misura di 30 milioni di euro annui, al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis di cui all’art. 4 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, introdotto con la Legge di Conversione del 28/1/2009 n. 2, le risorse del fondo sono state destinate anche a finalità del tutto estranee a quelle inizialmente previste dalla Finanziaria 2007.

SEA ha formulato eccezioni d’illegittimità e ha impugnato la norma sia davanti al TAR sia davanti al Tribunale civile di Roma.

Negli anni, si sono susseguiti positivi e importanti pronunciamenti, alcuni divenuti definitivi, ad esito dei quali si può osservare come tutti i giudici aditi abbiano qualificato “l’onere stabilito dalla legge (il tributo), quale tributo di scopo”. Sino a ora i giudici hanno altresì accertato che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.2/2009 tutte le somme del Fondo antincendi sono destinate alla copertura di costi e finalità del tutto estranee da quelle inizialmente previste di riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendi negli aeroporti.

Si segnala che nella Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta la seguente disposizione:

All’articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296».”

L’articolato riqualifica il contributo da versare al Fondo, come corrispettivo per il servizio reso dai Vigili del Fuoco, al fine di superare le obiezioni sulla natura di tributo imposto sollevate dai Gestori aeroportuali e ricondurre il rapporto nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in contrasto con le sentenze precedentemente emesse sul punto. Con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dovendo la causa essere devoluta alla Commissione Tributaria.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 27074/16 ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame sulla costituzionalità di tale norma.

In data 20 luglio 2018 è avvenuta la pubblicazione in G.U. della pronuncia della Corte Costituzionale del 3 luglio 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

Con la richiamata disposizione il legislatore aveva disposto che (anche) i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 devono intendersi non avere natura tributaria.

La dichiarata natura di tributo del Fondo antincendio e l’esclusiva giurisdizione tributaria sono state confermate dalla Corte di Cassazione in data 15/1/2019, conseguentemente, dunque, anche in relazione al giudizio promosso da SEA e pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma è probabile la conferma del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore della competente commissione Tributaria innanzi alla quale il giudizio potrà, se del caso, essere riassunto. L’udienza di prima comparizione, inizialmente fissata a novembre 2018 è stata differita al 17 maggio 2019.

Verbale del Gestore dei Servizi Energetici a seguito di verifica dei certificati verdi da teleriscaldamento della centrale di Linate

Nel mese di dicembre 2016, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha trasmesso alla controllata SEA Energia un verbale redatto a seguito del sopralluogo (effettuato nel marzo 2016) per la verifica dei dati forniti per la richiesta dei certificati verdi da teleriscaldamento per la centrale di Linate. Il GSE ha chiesto la restituzione di 17.106 certificati verdi per il periodo 2010-2014 (di cui 12.435 di competenza della Società e 4.671 di competenza A2A) che ha comportato l’iscrizione di un fondo oneri futuri pari a 1.049 migliaia di euro, in quanto tali certificati sono stati incassati alla data del 31 dicembre 2016. La Società, assistita dai propri legali, ha proposto ricorso entro i termini previsti, provvedendo però alla restituzione dei certificati verdi richiesti dall’autorità a maggio 2017, e iscrivendo un ulteriore fondo per i certificati verdi relativi al periodo 2015-2016, che risultano interamente incassati alla data di chiusura dell’esercizio 2017.

Verifica del gestore dei servizi energetici sull’assegnazione di certificati bianchi per il periodo 2012-2015

Nel corso del 2017 si è svolta una verifica da parte del Gestore dei Servizi Energetici relativamente ai certificati bianchi assegnati per il periodo 2012-2015. Il GSE ha valutato che l’energia termo-frigorifera utilizzata per alcuni servizi interni non possa essere incentivata; di conseguenza è stato iscritto un fondo oneri futuri pari a 500 migliaia di euro, in quanto tali certificati risultano interamente incassati alla data di chiusura dell’esercizio 2017. Si è ricevuta comunicazione in merito all’unità denominata CC2, per la restituzione di certificati bianchi per un importo pari a 75 migliaia di euro, che dovranno essere restituiti al gestore nel mese di febbraio 2019. Ad oggi si è ancora in attesa delle determinazioni del GSE relativamente all’unità denominata CC1.

Aggiornamento sulla sentenza 7241/2015 del Tribunale civile di Milano in materia di diritti aeroportuali

In data 26 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di Primo grado 7241/2015 del Tribunale di Milano che ha condannato il Ministero dei Trasporti a risarcire a SEA 31.618 migliaia di euro oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi al tasso legale. La sentenza è stata notificata al Ministero ed all’Avvocatura dello Stato in formula esecutiva a febbraio 2017. In data 14 aprile 2017, il Ministero dei Trasporti ha proposto ricorso in Cassazione riprendendo le motivazioni dell’Appello senza alcuna novità sostanziale.

SEA in data 9 giugno 2017 ha provveduto al deposito in Corte di Cassazione degli atti: Controricorso e ricorso incidentale notificato.

È presumibile, in considerazione dei recenti interventi normativi volti ad accelerare i giudizi di legittimità, che l’udienza di discussione, nonché la decisione della Corte possa intervenire entro la fine del 2019.

Atto di citazione dell’arch. Colombo nei confronti di SEA Spa, SEA Prime Spa, e altri tenuti in solido

In data 21 dicembre 2018 è stato notificato a SEA, SEA Prime e altri tenuti in solido, un atto di citazione a mezzo del quale l’architetto Nicoletta Colombo ha formalizzato la propria richiesta di risarcimento per danno patrimoniale - pari ad euro 65.136.114,15 - e non patrimoniale eventualmente da riquantificare in corso di causa.

Secondo l’arch. Colombo sarebbe stata violata la legge sul diritto d’autore e le pattuizioni contenute nei disciplinari d’incarico secondo le quali la proprietà ed i diritti d’autore sono riservati all’architetto a norma di legge richiamando espressamente gli articoli 2575-2578 cod. civ.

Ad oggi il rischio stimato in relazione a questa posizione è stato definito possibile. La pretesa dell’arch. Colombo apparirebbe, infatti, del tutto incongrua.

Alla luce di quanto sopra, gli Amministratori della Società non hanno effettuato specifici accantonamenti. Ai fini di possibili accantonamenti, eventuali sviluppi negativi - ad oggi non prevedibili né determinabili – saranno oggetto di coerente valutazione all’esito delle ulteriori e più approfondite valutazioni in corso.

Agenzia delle Entrate – avvisi di accertamento in materia di IVA

A seguito delle note e già definite attività di verifica volte ad accertare il regolare assolvimento delle accise gravanti sull’energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli scali di Linate e Malpensa avviate nei confronti di SEA dagli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Dogane di Malpensa e Linate, SEA ha ricevuto in data 16 novembre 2016 la notifica di un Avviso di Accertamento per l’anno 2011 relativo ai profili IVA della questione. Avverso tale atto è stato proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha deliberato in senso favorevole all’Agenzia delle Entrate. In data 11 dicembre 2017, infatti, è stata depositata la Sentenza n. 6835/2017 avverso la quale è stato proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale. Si è, al momento, in attesa della fissazione dell’Udienza di trattazione dell’Appello. In data 9 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha notificato ulteriori quattro Avvisi di Accertamento per le successive annualità dal 2012 al 2015, avverso i quali la Società, ribadendo l’infondatezza della pretesa tributaria sottostante, ha proposto autonomi ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale che, previa riunione dei procedimenti, sono stati respinti con la sentenza n. 3573/12/2018. Avverso tale sentenza è stato proposto atto di appello presso la Commissione Tributaria Regionale.

Agenzia delle Entrate - Avviso di Liquidazione in materia di imposta di registro

In conseguenza della notifica di numerosi Avvisi di Liquidazione in materia di imposta di registro concernenti l’applicazione dell’imposta sulla restituzione di somme come definite dalle Sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano, la Società ha contestato all’Agenzia delle Entrate l’erronea applicazione dell’imposta in misura proporzionale in luogo di quella fissa. Il primo dei ricorsi presentati e discussi in Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha avuto esisto favorevole essendo state giudicate fondate le richieste avanzate dalla Società con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese. Avverso tale Sentenza favorevole, l’Agenzia delle Entrate in data 28 dicembre 2017 ha proposto Atto di Appello presso la Commissione Tributaria Regionale a seguito del quale anche la Società ha provveduto a costituirsi in giudizio e per il quale si è ancora in attesa della data di fissazione dell’udienza. Nel corso del 2018, sono stati inoltre discussi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano altri sei ricorsi il cui esito di primo grado è stato pienamente favorevole alla Società con ulteriore condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del 2019 saranno inoltre discussi due nuovi ricorsi avverso altrettanti Avvisi di Liquidazione notificati negli ultimi mesi del 2018.

Il complesso di tali situazioni sopra descritte e relative ai contenziosi con l’Agenzia delle Entrate trova ampio riscontro nell’apposito Fondo per rischi fiscali.

Verifica amministrativo – contabile di ENAC

Nell’ambito dei poteri di vigilanza spettanti all’ente, con Nota n. 35187 – P del 5 aprile 2018 il Direttore Generale dell’ENAC ha disposto una verifica amministrativo- contabile sulla Società finalizzata ad accertare la regolarità della situazione economica, finanziaria e gestionale, nonché il corretto adempimento degli obblighi convenzionali derivanti dal rapporto di concessione.

A seguito della verifica suddetta, effettuata presso gli uffici di SEA nei giorni dal 10 aprile 2018 al 18 maggio 2018, da parte dei professionisti incaricati, è stata redatta una Relazione conclusiva, trasmessa alla società in data 23 novembre 2018 e contenente alcune osservazioni all’attenzione della società. SEA ha provveduto alla puntuale risposta alle osservazioni sollevate.

Sulla base dei rilievi evidenziati da ENAC non vi sono passività potenziali, conseguentemente, in relazione ai medesimi rilievi, nessun fondo è stato accantonato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.